L’art. 283 CCI prevede la possibilità di ottenere il beneficio dell’esdebitazione da parte del debitore che deve avere le seguenti caratteristiche, e così essere:
– Persona fisica
– Meritevole
– Incapiente.
La rubrica dell’art. 283 CCI era, originariamente “Debitore incapiente”, ma con il correttivo del 2020, è stata sostituita con quella “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”.

Ne consegue che i beneficiari dell’esdebitazione cd. a costo zero possono essere i soggetti individuati nell’art. 2, comma 1, lett. c) del CCI, che elenca coloro che possono avere accesso ad una procedura di sovraindebitamento ovvero, ad eccezione delle persone giuridiche:
- il consumatore, vale a dire colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ed anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (S.n.c.- S.a.s.-S.p.a.);
- Il professionista, anche appartenente ad uno studio professionale associato;
- l’imprenditore (individuale) minore, l’imprenditore (individuale) agricolo, anche se sopra soglia;
- il fideiussore;
- le start up, purché esercitate in forma di impresa individuale,
- il socio illimitatamente responsabile di società di persone, ovvero una persona fisica distinta dal “socio-consumatore”, il quale potrà accedere all’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCI se la società è priva di attivo.
Di fatto, i soli debitori che ne rimangono esclusi sono gli imprenditori individuali sopra soglia.
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Meritevolezza.
In che cosa consista la meritevolezza richiesta per accedere al beneficio è chiarito dal comma 7 dell’art. 283: al fine di compiere la relativa valutazione il giudice, “assunte le informazioni ritenute utili”, verifica “l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”.
Vi è una coincidenza parziale con tutte quelle condizioni ostative che impediscono l’apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti e dell’esdebitazione ex art. 282 CCI.
Mentre in tutte le tre procedure gli atti in frode e la colpa grave sono espressamente previste come ostative, nel caso dell’esdebitazione ex art. 283 CCI si è sostituito la malafede con il dolo.
La formula adoperata dal legislatore è dunque sovrapponibile a quella che compare nell’art. 69, comma 1, CCII e registra, qui come nel piano di ristrutturazione del consumatore e nell’esdebitazione cd. ordinaria, un’attenuazione del rigore del precedente regime, ove l’accesso al piano del consumatore e la concessione del beneficio potevano essere impedite dalla colpa, anche lieve, del debitore.
Funzionali a queste valutazioni sono, poi, le informazioni che devono essere fornite dalla relazione dell’OCC, prescritte sia dall’art. 68, comma 2 (nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore), che dall’art. 283, comma 4:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda.
Il contenuto della relazione dell’OCC si presenta identico, ma differenza di quanto accade nel piano di ristrutturazione del consumatore, nonché nel concordato minore, nell’esdebitazione dell’incapiente non è prevista alcuna sanzione processuale a carico del finanziatore che abbia omesso, o malamente compiuto, la predetta valutazione.
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Il profilo oggettivo: L’incapienza.
L’esdebitazione a costo zero è riservata al “debitore incapiente”, e tale è il debitore che “non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.
Quindi, la valutazione dello stato di incapienza deve essere compiuta, non solo all’attualità, ma anche in visione prospettica, visto e considerato che l’incapienza deve sussistere pure “in prospettiva futura”.
Non sono, tuttavia, precisati né l’arco temporale di riferimento, né di quali elementi si debba tener conto per effettuare tale valutazione (es: età, formazione culturale e professionale del debitore, della sua pregressa esperienza lavorativa, etc.), ma si ritiene che si debba prendere in considerazione il fatto che il sovraindebitato abbia una concreta possibilità di occupazione o rioccupazione.
Le utilità, la cui assenza è richiesta ai fini della concessione del beneficio, possono essere divise in due categorie:
- i redditi del debitore
- i beni costituenti il patrimonio del debitore.
Conseguentemente, i redditi del debitore che vengono in considerazione sono quelli che già esistenti nel momento in cui si chiede l’accesso alla procedura di esdebitazione, e quelli che potrebbero sorgere nei tre anni successivi al decreto di concessione dell’esdebitazione ed il cui sopravvenire determina, a date condizioni, la persistenza dell’obbligo di pagamento (Nel testo anteriore al correttivo del settembre 2024, il periodo era fissato in quattro anni).
Una vola assunte tutte le informazioni utili ed accertata la meritevolezza del debitore, il giudice concede con decreto l’esdebitazione ed indica le modalità ed i termini entro cui il debitore deve presentare la dichiarazione annuale relative alle utilità ulteriori .
L’omessa presentazione della dichiarazione annuale costituisce una causa di revoca del beneficio.
Per agevolare il controllo sulle sopravvenienze, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, l’OCC
- vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione
- verificata l’esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, l’OCC lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità

